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Società trasparente
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Accesso civico

ACCESSO CIVICO SEMPLICE (D. Lgs. n.33/2013, e s.m.i., art. 5 co. 1)

L’accesso civico semplice è il diritto in capo a “chiunque”, indipendentemente dalla titolarità di una situazione giuridica soggettiva connessa, di chiedere ed ottenere l’accesso a documenti, informazioni o dati detenuti dalla Società pubblicati o per i quali vige l’obbligo di pubblicazione.

Modalità di esercizio dell’accesso civico semplice 

Modalità di compilazione ed inoltro delle  istanze di accesso civico semplice sono indicate di seguito nella presente sezione

La domanda:

  • può essere proposta da chiunque, anche portatore di un interesse non qualificato; il richiedente dovrà specificare il proprio nome, cognome, e l’indirizzo e-mail al quale desidera ricevere le comunicazioni;
  • deve identificare chiaramente i dati, le informazioni o i documenti richiesti, per i quali vige l’obbligo di pubblicazione, con eventuale indirizzo della pagina web in cui sono assenti le informazioni.
  • non deve essere motivata.

L’Accesso civico semplice è gratuito.

Se il documento, l’informazione o i dati richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, il RPCT indicherà al richiedente il relativo collegamento ipertestuale alla relativa sezione del sito. Nei casi in cui, invece, si accerti l’omessa pubblicazione, il RPCT disporrà che l’Ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti provveda entro 30 giorni, comunicando al richiedente il collegamento ipertestuale alla relativa sezione del sito.

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (D. Lgs. n.33/2013, e s.m.i., art. 5 co. 2)

L’accesso civico generalizzato (cd. FOIA), introdotto dal d. lgs. n.97/2016, prevede il diritto da parte di chiunque di accedere a dati, documenti e informazioni detenuti dalle società, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto n.33/2013, e s.m.i., nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti (cfr. art. 5 bis).

Modalità di esercizio dell’accesso civico generalizzato (art. 5 co. 2)

Modalità di compilazione ed inoltro delle  istanze  di accesso civico generalizzato sono indicate  di seguito nella presente sezione

La domanda:

  • può essere proposta da chiunque, anche portatore di un interesse non qualificato; il richiedente dovrà specificare il proprio nome, cognome, e l’indirizzo e-mail al quale desidera ricevere le comunicazioni;
  • deve identificare chiaramente i dati, le informazioni o i documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di obbligo di pubblicazione;
  • non deve essere motivata.

L’accesso civico generalizzato è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto.

Il procedimento di accesso civico generalizzato deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.

Della richiesta di accesso generalizzato sarà data comunicazione a eventuali soggetti controinteressati, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di 30 giorni è sospeso fino all’eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso tale termine, la Società provvede sulla richiesta.

In caso di accoglimento, la Società provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti. Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine di 30 giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame al RPCT che decide con provvedimento motivato, entro il termine di 20 giorni.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

  1. Lgs. 14 marzo 2013, n.33, e s.m.i.

ANAC delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016

Piano Triennale Prevenzione Corruzione Irisacqua 2017-2020